Art. 15
LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643
In vigore dal 12 dic 1962
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI MEDICI - PASTORE - CODACCI - PISANELLI CORBELLINI - TAVIANI - BOSCO LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - SULLO - RUMOR MATTARELLA - RUSSO - BERTINELLI - PRETI - MACRELLI - COLOMBO - BO - JERVOLINO FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-12-06;1643#art-15