Art. 3

In vigore dal 22 feb 1963
All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 47 dello stato di previsione dello spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1961-62 e con quello dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI - COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1889#art-3

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