Art. 2

In vigore dal 16 mag 1985
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XXII dei Protocollo stesso. La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - ANDREOTTI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 2-6 maggio 1985, n. 132 (in G.U. 1a s.s. 15/05/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui da' esecuzione all'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come sostituito dall'art. XI del Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1832#art-2

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