Art. 2

In vigore dal 2 feb 1963
Piena, ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 47 della Convenzione medesima. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI TAVIANI - BOSCO TRABUCCHI - MACRELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1811#art-2

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