Art. 2

In vigore dal 1 feb 1963
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV dell'Accordo stesso. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservare e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI TRABUCCHI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1805#art-2

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