Art. 2

In vigore dal 25 gen 1963
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - PRETI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: Bosco
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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1758#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgo e di laboratorio destinato a istituti sanitari firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960. — Testo vigente | Portale Normativo