Art. 1
LEGGE 29 novembre 1962, n. 1655
In vigore dal 1 gen 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, che ne ha pure approvato lo statuto, assume la denominazione di "Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura" (E.N.P.A.I.A.).
L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha sede in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica italiana.
Storico versioni
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