Art. 7

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

In vigore dal 22 dic 1962
Altezza massima degli edifici e numero dei piani Per la 1ª categoria: L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non può superare nelle strade e nei terreni in piano, metri 21. Nelle strade o nei terreni in pendio l'altezza massima può raggiungere metri 22,50 purchè la media generale delle altezze delle fronti non superi metri 21. I nuovi edifici saranno costruiti a non più di sei piani, oltre ad un piano seminterrato o cantinato, l'altezza netta del quale non deve però superare metri 4,80. Per la 2ª categoria: L'altezza dei nuovi edifici rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non può superare, nelle strade o terreni in piano, metri 21,50. Nelle strade o terreni in pendio l'altezza massima può raggiungere metri 26 purchè la media generale delle altezze delle fronti non superi metri 24,50. I nuovi edifici saranno costruiti a non più di sette piani, oltre ad un piano seminterrato o cantinato, l'altezza netta del quale non deve però superare metri 4,80.
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