Art. 1
LEGGE 22 novembre 1962, n. 1678
In vigore dal 6 gen 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'accesso alla carriera direttiva dei Convitti nazionali di cui all'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato ai sensi della legge 1 agosto 1960, n. 853, è riservato ai vincitori di pubblico concorso.
Storico versioni
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