Art. 1

In vigore dal 14 dic 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, il testo unico delle norme riguardanti l'ordinamento dei servizi della riscossione dei tributi diretti mediante ruoli, coordinando le disposizioni del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, e della successiva legislazione, ed apportando alle norme stesse tutte me modifiche occorrenti allo scopo di conferire maggiore semplicità e funzionalità ai servizi suddetti, ed ai rapporti fra lo Stato, gli enti impositori, gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali delle imposte dirette. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 novembre 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-11-06;1608#art-1

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Art. 1 Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sui servizi della riscossione delle imposte dirette. — Testo vigente | Portale Normativo