Art. 1

LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1603

In vigore dal 14 dic 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, contenente disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose. Nel caso di violazione del divieto di cui all' del suddetto decreto legislativo, si provvede ai sensi del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - PRETI - BOSCO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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