Art. 35
LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1612
In vigore dal 29 ago 2014
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 243
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI
- TREMELLONI -
- GUI - RUMOR -
BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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