Art. 1
In vigore dal 26 ott 1962
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È convertito in legge il decreto-legge 5 settembre 1962, n. 1312, concernente, la sospensione dei termine in tutti i Comuni delle province di Avellino e Benevento ed in alcuni Comuni delle province di Caserta, Foggia, Campobasso e Salerno, con la seguente modificazione:
L' è sostituito dal seguente:
"In tutti i Comuni delle province di Avellino e Benevento; nei comuni di Alife, Arienzo, Capua, San Felice a Cancello, Cesa, Conca della Campania, Formicola, Maddaloni, Mignano, Montelungo, Pietramelara, Roccaromana, San Pietro in Fine, Santa Maria a Vico, Sessa Aurunca, Teano e Roccadevandro della provincia di Caserta: nei comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto, Monteleone Puglia e Roseto Valfortore della provincia di Foggia; nei comuni di Ururi, Gambatesa e San Martino in Pensilis della provincia di Campobasso nei comuni di Mercato San Severino, Sarno e Baronissi della provincia di Salerno, il corso dei termini di prescrizione e di decadenza, scadenti dal 21 agosto al 15 ottobre 1962, è sospeso fino al giorno 30 novembre 1962.
È parimenti sospeso fino al 30 novembre 1962 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 21 agosto 1962, scadenti tra il 21 agosto 1962 e il 13 ottobre 1962 e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-10-16;1470#art-1