Art. 1

LEGGE 27 settembre 1962, n. 1481

In vigore dal 14 nov 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Per le prestazioni rese nell'ambito del Comune di residenza, ai tecnici radiologi non appartenenti alla Amministrazione dello Stato, incaricati di assistere i medici provinciali nelle ispezioni previste dall'articolo 4 del regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145, viene corrisposta una indennità oraria di lire 700. L'onere relativo farà carico al capitolo n. 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1961-62 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque e spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 settembre 1962 SEGNI FANFANI - JERVOLINO TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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