Art. 3

LEGGE 22 agosto 1962, n. 1283

In vigore dal 1 set 1962
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Sassari, addì 22 agosto 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - MACRELLI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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