Art. 2

In vigore dal 7 feb 1963
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed annessi Protocollo ed Allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla, loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 7 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - MATTARELLA - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1839#art-2

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