Art. 2
In vigore dal 7 feb 1963
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed annessi Protocollo ed Allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla, loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 7 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - MATTARELLA - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1839#art-2