Art. 2
In vigore dal 9 ott 1962
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 3 dello Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1371#art-2