Art. 2

In vigore dal 9 ott 1962
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 3 dello Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - MACRELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1371#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso in Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957. — Testo vigente | Portale Normativo