Art. 3

In vigore dal 6 ott 1962
All'onere di lire 12.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento o legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1960-61. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - LA MALFA - TREMELLONI - ANDREOTTI - GUI - Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1370#art-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali firmato a Meyrin (Ginevra) il 1 dicembre 1960. — Testo vigente | Portale Normativo