Art. 3
In vigore dal 6 ott 1962
All'onere di lire 12.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento o legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1960-61.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - LA MALFA - TREMELLONI - ANDREOTTI - GUI -
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1370#art-3