Art. 2

In vigore dal 30 set 1962
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - LA MALFA - TREMELLONI - TRABUCCHI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1348#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 2, firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo del 5 agosto 1955. — Testo vigente | Portale Normativo