Art. 10

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311

In vigore dal 6 set 1962
Obbligo di denuncia. Se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarità gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il capo dell'ispettorato generale, formulando le proposte circa, i provvedimenti da adottare; quando dal ritardo possa derivare pregiudizio, dà egli stesso le disposizioni atte ad eliminare gli inconvenienti.
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