Art. 8

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257

In vigore dal 9 mag 1978
Cause di incompatibilità La funzione di consigliere regionale è incompatibile con quella di sindaco, assessore, consigliere comunale e amministratore di comunità montana della regione . L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un Comune della Regione deve dichiarare alla. Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
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