Art. 1
LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257
In vigore dal 16 dic 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257#art-1