Art. 4

LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206

In vigore dal 5 set 1962
Attribuzioni del personale della carriera direttiva Il personale della carriera direttiva coordina il lavoro del servizio traduzioni, attende alla ricerca e studio delle fonti legislative straniere. Su incarico del Ministro per la grazia e giustizia, partecipa a Congressi internazionali in veste di osservatore o di interprete.
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