Art. 1

In vigore dal 11 ago 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia in pendenza della adozione ed approvazione del nuovo piano regolatore generale di Roma, con la seguente modificazione: L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il comune di Roma non avrà adottato il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri conferiti al sindaco e al prefetto dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, verranno esercitati dagli stessi con riferimento al contenuto del progetto pubblicato a norma del primo comma dell'". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1962 SEGNI FANFANI - SULLO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia per il piano regolatore di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo