Art. 1
In vigore dal 11 ago 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia in pendenza della adozione ed approvazione del nuovo piano regolatore generale di Roma, con la seguente modificazione:
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il comune di Roma non avrà adottato il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri conferiti al sindaco e al prefetto dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, verranno esercitati dagli stessi con riferimento al contenuto del progetto pubblicato a norma del primo comma dell'".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - SULLO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1105#art-1