Art. 2

LEGGE 27 luglio 1962, n. 1115

In vigore dal 12 ago 1962
Le prestazioni di cui al precedente cesseranno nel caso di riconoscimento ai lavoratori, di cui allo stesso articolo, del diritto a prestazioni analoghe o d'invalidità non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Nel caso in cui queste prestazioni siano inferiori, si continuerà a corrispondere al lavoratore la differenza tra la misura già percepita e quella successivamente acquisita.
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