Art. 2

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1104

In vigore dal 25 ago 1962
È vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile, a meno che tali impianti non siano resi inservibili. È altresì vietato detenere glicerina negli stabilimenti di cui al precedente comma o nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.
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