Art. 1
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1072
In vigore dal 23 ago 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Salvo quanto disposto al seguente , sono sottratti alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e regolati dal regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, i sottoelencati titoli minerari:
a) permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, in corso alla data di entrata in vigore della citata legge 11 gennaio 1957, n. 6, e confermati ai sensi dell'articolo 44 della legge stessa, nei quali si svolge attività di ricerca nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano;
b) concessioni per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano, derivanti dai permessi di ricerca, indicati alla lettera a), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero accordati posteriormente a tale data se derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-07-24;1072#art-1