Art. 2
In vigore dal 8 set 1962
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 6 dei Protocollo medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - LA MALFA - TREMELLONI - TRABUCCHI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-12;1256#art-2