Art. 2

In vigore dal 26 ago 1962
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata, nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 13 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 luglio 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-07-12;1111#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi concernente il servizio militare in caso di doppia cittadinanza, conclusa a Roma il 24 gennaio 1961. — Testo vigente | Portale Normativo