Art. 2

LEGGE 27 giugno 1962, n. 1097

In vigore dal 25 ago 1962
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 150 milioni, si provvederà mediante una aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente lo adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 giugno 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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LEGGE 27 giugno 1962, n. 1097 (Art. 2 Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.) — Testo vigente | Portale Normativo