Art. 4

LEGGE 11 giugno 1962, n. 606

In vigore dal 19 lug 1962
La spesa complessiva di lire 500.000 derivante dalla presente legge farà carico, per l'esercizio finanziario 1961-62 allo stanziamento del capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1962 SEGNI FANFANI - ANDREOTTI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-06-11;606#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo