Art. 4
LEGGE 11 giugno 1962, n. 588
In vigore dal 18 lug 1962
La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa, con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell' e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
Con le modalità previste dal comma precedente si provvede altresì alla formulazione di programmi pluriennali e annuali nell'ambito del piano generale.
Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui ai commi precedenti, la. Cassa per il Mezzogiorno istituirà un apposito ufficio.
La Regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.
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