Art. 11
LEGGE 11 giugno 1962, n. 588
In vigore dal 18 lug 1962
Gli interventi diretti allo sviluppo della formazione professionale sono programmati in base alle esigenze del processo di trasformazione economica e sociale delle strutture regionali.
In particolare, essi debbono essere indirizzati alla preparazione del personale per la realizzazione della politica di sviluppo, alla preparazione degli insegnanti e istruttori pratici, alla preparazione professionale e culturale degli adulti, alla prevenzione e cura del disadattamento minorile, alla agevolazione della frequenza scolastica e all'integrazione di impianti ed attrezzature per i centri di addestramento professionale, all'assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione, all'integrazione di attività educative e sportive in genere.
Alle riunioni del Comitato dei Ministri per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sarà invitato a partecipare il Ministro per la pubblica istruzione.
Ai fini dell'attuazione dei predetti interventi il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno può autorizzare la Regione ad assumere, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge e nella misura stabilita dal piano, partecipazioni in enti già operanti nel
settore, nonchè a promuovere e finanziare istituzioni specializzate.
Le partecipazioni di cui al comma, precedente devono sempre
comportare la inclusione di un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione degli enti.
Ai fini dello sviluppo economico e sociale è autorizzato un intervento, mediante concorso nella spesa, per la lotta contro le malattie - intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e particolarmente le forze di lavoro - condotta dai competenti organi regionali, secondo programmi che abbiano carattere di organicità e di straordinarietà.
Storico versioni
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