Art. 40
LEGGE 8 giugno 1962, n. 604
In vigore dal 12 dic 1972
Provento e ripartizione dei diritti di segreteria.
È obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D.
Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749
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COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749
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