Art. 3
LEGGE 2 giugno 1962, n. 400
In vigore dal 30 giu 1962
La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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