Art. 3

LEGGE 2 giugno 1962, n. 400

In vigore dal 30 giu 1962
La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 giugno 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-06-02;400#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo