Art. 12
LEGGE 30 aprile 1962, n. 283
In vigore dal 15 gen 2000
È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata alla alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.
I contravventori sono puniti con le pene previste dall' se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
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