Art. 16

LEGGE 21 aprile 1962, n. 161

In vigore dal 12 gen 2018
Regolamento Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.
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