Art. 2

LEGGE 18 aprile 1962, n. 194

In vigore dal 5 mag 1962
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI - TREMELLONI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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