Art. 7

LEGGE 18 aprile 1962, n. 167

In vigore dal 15 mag 1962
Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonchè il termine di trenta giorni di cui all'ultimo comma del precedente , il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche.
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