Art. 20
LEGGE 18 aprile 1962, n. 167
In vigore dal 15 mag 1962
Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli della presente legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.
Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO - TAVIANI - BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI -
TREMELLONI - ANDREOTTI -
RUMOR - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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