Art. 1
LEGGE 10 aprile 1962, n. 165
In vigore dal 10 gen 1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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