Art. 2

LEGGE 9 aprile 1962, n. 163

In vigore dal 15 mag 1962
Gli istituti e scuole d'arte sono amministrati da un Consiglio di amministrazione costituito da: a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; b) un rappresentante del Comune; c) il direttore dell'istituto o scuola; d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori. Possono essere chiamati a far porte del Consiglio - in numero non superiore a due - quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto o scuola. Il direttore dell'istituto o scuola esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario-economo. La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa, tra i consiglieri, il presidente.
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