Art. 1

LEGGE 28 marzo 1962, n. 169

In vigore dal 17 mag 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dell' della legge 21 marzo 1958, n. 327, non si applicano nei casi di installazione e di esercizio dei depositi di gas liquefatti del petrolio in bombole, aventi capacità di accumulo non superiore a chilogrammi 500 di prodotto. La installazione e l'esercizio dei depositi di cui al comma precedente sono subordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco competente per territorio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1962 GRONCHI FANFANI - COLOMBO - TAVIANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-03-28;169#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo