Art. 1

In vigore dal 3 apr 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 1 febbraio 1962, n. 4, concernente l'abolizione dei coefficienti di compensazione sullo strutto e sul lardo importati dalla Francia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1962 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - RUMOR - COLOMBO - PRETI - TREMELLONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-03-28;111#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1962, n. 4, che abroga il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella — Testo vigente | Portale Normativo