Art. 1

LEGGE 1 febbraio 1962, n. 35

In vigore dal 6 mar 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A coloro che, pur avendo prestato opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro delle province della Venezia Giulia e Tridentina già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico, furono esclusi dall'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dal 1 luglio 1920 fino alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, che estese detta assicurazione alle Province in questione, è data facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione. Il versamento dei contributi può essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, mediante il pagamento della somma complessiva di lire quarantacinque per ogni settimana di lavoro compresa nei periodi suindicati. Ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative verrà considerato, per ogni settimana di lavoro coperta dal versamento di cui al precedente comma, il contributo settimanale previsto dalle disposizioni legislative all'epoca vigenti nella misura di lire tre, rivalutato ai sensi dell'articolo 4 lettera a) del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.
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