Art. 2

In vigore dal 22 giu 1962
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 39 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 febbraio 1962 GRONCHI FANFANI - SEGNI - GONELLA - SCELBA - TRABUCCHI - BOSCO - SULLO - COLOMBO - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;306#art-2

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