Art. 23

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

In vigore dal 17 gen 1962
Ruoli organici del personale del personale di magistratura. Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti è stabilito con tabella B allegata alla presente legge, in sostituzione delle tabelle A e B alla legge 21 marzo 1953, n. 161. Al predetto ruolo organico sono temporaneamente aggiunti i posti indicati nella tabella C allegata alla presente legge. Il riassorbimento di tali posti verrà iniziato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo al compimento del decimo anno dalla data data di entrata in vigore della presente legge, e si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso posteriormente alla data anzidetta.
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