Art. 2
LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1310
In vigore dal 24 dic 1961
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1962.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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