Art. 3

LEGGE 10 dicembre 1961, n. 1346

In vigore dal 18 gen 1962
Per la riscossione della addizionale o dell'aumento della addizionale dovuta sui tributi esigibili nell'anno 1961, che siano stati già iscritti a ruolo o versati alle tesorerie provinciali alla data di entrata, in vigore della presente legge, si provvede a mezzo di ruoli speciali, riscuotibili in tre rate bimestrali uguali.
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