Art. 2

In vigore dal 21 feb 1962
Piena ed intera esecuzione e data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del Protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - MARTINELLI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1961-12-08;1530#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato tra l'Italia e lo Yemen in Sanaa il 4 settembre 1937, concluso in Roma il 5 ottobre 1959. — Testo vigente | Portale Normativo