Art. 2
In vigore dal 21 feb 1962
Piena ed intera esecuzione e data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del Protocollo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - MARTINELLI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1961-12-08;1530#art-2